Domanda:
Con riferimento all'ultima norma in materia (art.17bis D.L. 63/'13, convertito in legge dalla L. 90/'13), ed in particolare al seguente punto: ".....................Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.................................................", chiedo se i numeri "4 e 5" citati facciano riferimento esclusivamente alla classe di NOx o anche alle stelle di rendimento dei generatori di calore a gas. Se fosse come penso, ovvero classe di NOx pari a 4 e 5, e stelle di rendimento pari a 4 e 5, sembrerebbe un passo indietro rispetto alle precedenti norme; infatti la classe 4 di NOx è peggiorativa rispetto alla 5.
Risposta:
il riferimento riteniamo sia alla classe di emissione. Peraltro la normativa da Lei correttamente menzionata, non è un passo indietro rispetto alla precedente, tutt'altro. Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, limitandoci nell'analisi ai generatori a gas, bastava installare una caldaia a condensazione per scaricare i fumi a parete. Ora invece vige l'obbligo di scarico a tetto, con le limitate eccezioni di cui al nuovo comma 9-bis ovvero se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto. Consideri comunque che tra meno di un anno, i requisiti di efficienza energetica della normativa europea, imporranno di fatto per i generatori a gas esclusivamente l'installazione di generatori a condensazione.
Domanda:
Abito in una palazzina di 9 appartamenti confinante con una casetta di piani con 2 appartamenti (uno per piano). Il proprietario dell'appartamento al piano terreno ha installato uno scarico a parete per una stufa a pellets. Vi segnalo che la facciata del mio appartamento rivolto verso tale scarico e situato su un piano superiore (più in alto dello scarico) ed ad una distanza di circa 15 metri. Vorrei avere ragguagli in merito.
Risposta:
la normativa nazionale in materia, sia quella attinente la sicurezza che quella di carattere energetico ed ambientale, prescrive, tra l'altro, che gli impianti di combustione siano realizzati in modo da facilitare la dispersione dei fumi in atmosfera. Nello specifico lo scarico a parete di un generatore a pellet, contravviene a quanto disposto dalla pertinente normativa nazionale in materia in particolare : DM 37/08 che prescrive, ai fini della sicurezza, che l'installazione di impianti termici, incluso il sistema di evacuazione fumi, sia realizzata a regola d'arte, ovvero per i generatori di calore a legna conformemente alla norma UNI 10683 : questa norma richiede espressamente che i generatori di calore a legna e a pellet siano provvisti di sistema fumario con scarico a tetto senza alcuna eccezione. Non è ammesso in nessun caso lo scarico a parete ! Il DPR 412/1993 (in particolare il recentemente rivisto art.9 ) equipara questo tipo di generatori agli impianti termici, richiedendo anch'esso lo scarico a tetto senza alcuna eccezione Le suggeriamo di segnalare la questione all'Amministratore del Vs Condominio affinché si attivi per richiedere formalmente al vicino di porre celermente rimedio al problema , adeguando l'impianto alla normativa ed eliminando lo scarico a parete. Sottolinei a riguardo all'Amministratore che l'impianto in questione è assolutamente fuori legge. In caso la "collaborazione" sia scarsa, una segnalazione agli Uffici Tecnici del Comune ed all'ASL competente può sicuramente sbloccare la situazione.
Domanda:
un termoconvettore a metano italkero stratos 3.0 kw 2,3 classe NOX 5, può scaricare a parete rispettando ; ( per le distanze) la normativa 7129/2008 ( anche se questa si riferisce ad un impianto termico ,che per essere chiamato tale si riferire ad una potenza installata di almeno 15 kw ? Fare ciò quali danni può causare ai vicini distanti più di 4 metri ? Portare i fumi al tetto oltre ai costi produce della condensa ,questa come si deve raccogliere ? E' nociva ? grazie
Risposta:
il generatore in question, a nostro giudizio, non risponde alla definizioni di impianto termico del DPR 412/93 che prescrive l'obbligatorietà dello scarico a tetto per tutti gli impianti termici. Peraltro le segnaliamo anche la recentemente aggiornata definizione di impianto termico (art.2, DL 63 del 4 giugno 2013, convertito con modifiche dalla Legge 90 ) relativa alla normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia; la nuova definizione introduce delle novità in quanto dispone, riferendosi tra l'altro alla tipologia di generatore in questione che "tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW" In sintesi diremmo che il riferimento più appropriato, per le distanze da rispettare, sia proprio la UNI 7129, anche se un parere definitivo a riguardo dovrebbe essere richiesto al CIG (www.cig.it) . Da quanto lei scrive parrebbe che vi siano rimostranze da parte dei vicini, rimostranze che crediamo lei possa comprendere immaginando come si comporterebbe nella medesima situazione. Per quanto riguarda l'eventualità di portare i fumi a tetto, consideri che questa opzione non comporta automaticamente la produzione di condensa da dover gestire.
Domanda:
vivo in un condominio di 8 appartamenti, due tre appartamenti usufruivano del riscaldamento centralizzato e uno di loro a dicembre si è staccato senza chiedere nessuna autorizzazione al condominio e la ditta che ha eseguito i lavori ha avuto la brillante idea di far trovare sfogo lo scarico della caldaia sotto la mie finestre (dove ho i fili dove dovrei stendere i panni). Ho sottoposto la problematica al ns amministratore scrivendo ben due raccomandate senza alcun risultato. L'amministratore ha contattato tel l'idraulico che ha creato il manufatto e promettendo che in primavera avrebbe realizzato la canna fumaria(la sottoscritta ha chiesto più volte all'amministratore di farsi mettere per iscritto che avrebbe regolarizzato) siamo a maggio e l'idraulico ha riscosso la sua fattura senza aver regolarizzato approfittandosi della proprietaria di casa ultra ottantenne. condomina. grazie Aiutatemi per tutelare i mie diritti di
Risposta:
Gentile Signora, considerato che, da quanto lei scrive, l’Amministratore ha manifestato una certa disponibilità a collaborare e intervenire per risolvere il problema, le suggerisco di fornire allo stesso i seguenti elementi atti a porre rimedio alla situazione verificatasi. Se necessario porti la questione anche in Assemblea condominiale esigendo che venga a messo a verbale. Innanzitutto il condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato avrebbe dovuto dimostrare con una relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato, che il distacco non comportava uno squilibrio termico dell'impianto centralizzato o un aggravio di spese per gli altri condomini. Se infatti la legge 220/2012 consente per il distacco dall’impianto centralizzato di non attendere l’autorizzazione dell’Assemblea del condominio, la stessa legge ribadisce i principi già previsti dal DPR 59/09: in dettaglio il DPR 59/09 per il distacco dall’impianto centralizzato richiede espressamente quanto sopra, ovvero che un professionista abilitato asseveri il verificarsi di entrambe le condizioni. Per quanto riguarda lo scarico a parete vi sarà d’aiuto il Regolamento Edilizio disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.cecina.li.it/area_tecnica/doc/edilizia/Regolamento%20Edilizio.pdf In particolare la lettera b) del comma 1 dell’Art.48 prescrive per fabbricati esistenti o di nuova costruzione che “Le canalizzazioni di esalazioni di vapori, di caminetti, di impianti termici dovranno essere prolungate fino al tetto.” La canalizzazione con scarico a parete non è quindi conforme al Regolamento Edilizio. E’ necessario quindi che l’Amministratore intervenga sia per verificare la legittimità del distacco richiedendo la suddetta relazione, sia perché venga rispettato il Regolamento Edilizio.
Domanda:
Buongionro, vorrei conoscere le norme che regolano (e immagino vietino) lo scarico a parete dei gas di combustione di una stufa a pellet in un immobile residenziale. Esistono esclusioni al divieto (tipologia del bruciatore, tipologia dell'immobile, posizione geografica, altitudine, ...?)? Quali passi deve fare un proprietario/inquilino che ritiene di essere vittima di un abuso? Grazie.
Risposta:
la normativa nazionale in materia, sia quella attinente la sicurezza che quella di carattere energetico ed ambientale, prescrive, tra l'altro, che gli impianti di combustione siano realizzati in modo da facilitare la dispersione dei fumi in atmosfera.
Nello specifico lo scarico a parete di un generatore a pellet, contravviene a quanto disposto dalla pertinente normativa nazionale e locale in materia in particolare:
1) DM 37/08 che prescrive ai fini della sicurezza che l'installazione di impianti termici, incluso il sistema di evacuazione fumi, siano realizzati a regola d'arte, ovvero per i generatori di calore a legna conformemente alla norma UNI 10683 : questa richiede espressamente che i generatori di calore a legna e a pellet siano provvisti di sistema fumario con scarico a tetto senza alcuna eccezione. Non è ammesso in nessun caso lo scarico a parete !
2) L'esecuzione degli impianti a regola d'arte è peraltro richiamata anche dal Regolamento Edilizio del suo Comune (in particolare comma 1 e 2 dell'art.31) che può visionare al seguente indirizzo http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/riec/regolamento_edilizio.pdf
3) DPR 412/1993 (in particolare l'art.9) che richiede anch'esso lo scarico a tetto per questo tipo di generatori senza alcuna eccezione
I passi da compiere dipendono da dove si trova la stufa a pellet; se fosse di un condomino del suo condominio le suggeriamo di segnalare la questione all'Amministratore del Condominio affinché si attivi per richiedere formalmente al condomino di porre celermente rimedio al problema cioè adeguando l'impianto alla normativa eliminando lo scarico a parete.
Se invece si tratta di una installazione in un edificio adiacente al suo può evidenziare al proprietario dell'immobile i punti sopra richiamati confidando in una soluzione bonaria. Diversamente il passo successivo sarebbe quello di una segnalazione agli Uffici Tecnici Comunali per le verifiche del caso ed infine, ma ci auguriamo non sia necessario, il ricorso ad un legale.
Confidando quanto sopra possa esserle d'aiuto, le inviamo i nostri più distinti saluti.
Assofumi
Associazione Produttori Italiani Sistemi Fumari
www.assofumi.it
Domanda:
Premesso che il D.P.R. 412/93 vieta lo scarico a parete, prescrive, all’art. 5 com. 9 lo scarico dei fumi oltre il colmo del tetto adesso con la nuova modifica alcuni condomini del condominio hanno installato delle caldaie a condensazione con terminale a "parete", un mio vicino confinante con la mia proprietà (in senso orizzontale) ha messo il TERMINALE della sua caldaia a circa 50cm. dal mio balcone. Fatte le mie lamentele, dichiara che per lui è tutto regolare, in quanto si è attenuto alle disposizioni tecniche della Norma UNI 7129/08. Come posso fare a far rimuovere tale inconvienente tra l'altro mi procura fastidio e imbarazzo?. Ringrazindo anticipatamente invio distinti saluti.
Risposta:
Come avrà avuto modo di verificare sul sito www.scaricoaparete.it la lettura applicativa della modifica del DPR 412 non è tale da consentire in modo incontrollato lo scarico a parete e quindi quanto fatto dai condomini, visto che si ritiene non abbiano installato apparecchi a condensazione di tipo B a tiraggio naturale.
Se anche così fosse da quanto lei descrive non paiono rispettate le distanze minime per il posizionamento dei terminali.
Infine, ma non meno importante, quanto fatto non è conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Roma che richiede che ogni focolare sia provvisto di canna fumaria prolungata oltre il piano di copertura dell’edificio.
Il suggerimento è quello di evidenziare quanto sopra all’Amministratore affinchè si attivi celermente perché venga posto rimedio alla situazione.
Note: Il quesito è relativo a Ovindoli (AQ). A seguito della risposta ha trasmesso nuovo quesito direttamente a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Domanda:
Le preciso che, la caldaia installata nell'appartamento del mio vicino e confinante, che ha il terminale a circa 40/50 cm. dal mio confine e vicino alle mie finestre non mi permettono di uscire sul mio balcone e mi costringono ha serrare tutti gli infissi. La caldaia installata è una IMMERGAS a condensazione Mod. VICTRIX Potenza 26 KW. Non so se questo tipo di caldaia è di tipo "B" a tiraggio naturale, so solo che quando è in funzione fuoriesce un casino di vapore misto chiaramente ad una parte di fumi. Il terminale, oltre ha trovarsi vicino al confine è installato sotto il balcone soprastante a pochi cm. dalla soletta, quindi sia i vapori che i residui di fumi NON riescono ad andare verso l'alto di conseguenza si spandono sotto la stessa per poi ricadere sul mio balcone. Le preciso, questo inconveniente non si trova nel Comune di Roma ma in provincia dell'Aquila, più precisamente ad Ovindoli (zona F per quanto rigurda il riscaldamento) il quale comune no ha ancora regolamentato gli scarichi a "parete". (e non credo che lo faccia) Le chiedo se ha documenti da potermi far visionare o ai quali posso fare riferimento che riguardano sia la Regione che la Provincia dell'Abruzzo riguardanti la materia. LA NUOVA MODIFICA DELL'ART. 5 COMMA 9 A MIO PARERE, (CHE SONO IGNORANTE IN MATERIA) PARREBBE AMMESSO LO SCARICO A "PARETE" CHIEDO SE LA MIA INTERPRETAZIONE SIA GIUSTA O ERRATA. RINGRAZIANDOLA ANTICIPATAMENTE DELLA SUA PAZIENZA INVIO SALUTI. In fine, Le chiedo se Codesta Associazione si stia muovendo di concerto ad altri per far si che venga abolito tale sistema di scaricoo quanto meno ripristinare come era prima della modifica.
Risposta:
Non pare disponibile sul sito del Comune di Ovindoli il regolamento edilizio che peraltro può richiedere agli Uffici Tecnici del Comune stesso ed eventualmente per una verifica della normativa regionale a riguardo (anche di questa non troviamo dettagli)
Le confermiamo che l’installazione da lei descritta non appare conforme ai requisiti specificati dalla UNI 7129-3:2008 non fosse altro che per la distanza dal balcone sovrastante. Può trovare e verificare le distanze minime di rispetto specificate dalla norma al seguente indirizzo. http://www.teknologieimpianti.it/site/files/50)%207129%203%20%202008%20Scarico%20dei%20pdc.pdf
Consideri a riguardo che la caldaia cambia tipologia in relazione alle modalità di installazione ovvero nello specifico è:
- Caldaia di tipo B se installata utilizzando l’apposito terminale per l’aspirazione dell’aria direttamente dal luogo in cui è installata la caldaia.
- Caldaia di tipo C se installata utilizzando tubi concentrici o altri tipi di condotti previsti per caldaie a camera stagna per l’aspirazione dell’aria e l’espulsione dei fumi.
Domanda:
Il nuovo proprietario di un appartamento al primo piano ha confermato che intende installare una caldaia a metano per produzione di acqua calda con scarico in facciata sotto il balcone del terrazzo del secondo piano. Purtroppo nel condominio 3 condomini avevano in passato installato scarichi in facciata con le stesse modalità nonostante il divieto di più delibere condominiali.
Risposta:
Le suggeriamo di tutelare gli interessi del condomini appellandosi al Regolamento Edilizio del Comune di Milano che al comma 2 dell’art.49 prescrive “ 2. Nel caso di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua calda autonoma funzionante a gas, anche in unità immobiliari aventi diversa destinazione, gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie secondo le norme vigenti”
Più esplicito e chiaro il Regolamento di Igiene che nel titolo III al punto 3.4.27.1 recita “Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo, realizzate conformemente alle normative specifiche.”
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno%20di/Regolamento%20Locale%20di%20Igiene
Domanda:
Buongiorno, recentemente il mio vicino di casa ha installato sulla parete esterna della propria abitazione uno scaldaacqua a gas, dotato di camino metallico superiore lungo circa 1 m e dotato di terminale (un cappello metallico). Il camino non risulta attraversare e superare il tetto, bensì si posiziona 1 m circa sotto di esso. Tale scaldacqua è stato installato a circa 3 m di distanza dalla porta della mia cucina, e temo che in estate, quando la porta rimane soventemente aperta, possano esservi occasionali rientri di fumo. Desidero capire se detto scaldaacqua, di cui ignoro marca e potenza, debba ricadere nella definizione di impianto termico e se in gnerale possa essere installato a parete senza che il camino oltrepassi il tetto. Desidero capire infine se si tratti di una problematica reale oppure se è bene, in casi come questo, soprassedere. Anticipatamente ringrazio.
Risposta:
Lo scaldacqua non rientra nella definizione di impianto termico ma in quella di impianto tecnologico idrico sanitario ai sensi delll’Allegato A del Dlgs. 192/05 e s.m.i. .
Il DPR 412 e s.m.i invece esclude dal proprio campo di applicazione gli scaldacqua unifamiliari anche se, soprattutto per i sempre più diffusi generatori istantanei la potenza, e le relative emissioni, è tutt’altro che trascurabile.
Sicuramente quindi nel suo caso il problema dei fumi si pone, soprattutto nel periodo estivo, quando la porta resta frequentemente aperta.
Consideri a riguardo che la Regione Piemonte nella propria DGR n.46-11968 del 4 gagosto 2009 ha disposto che "I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuali deroghe possono essere concesse con prvvedimento del responsabile della struttura comunale competente. Nel caso di sostituzione di generatore di calore collegato a canna collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete è consentita la deroga di quanto previsto al punto precedente qualora sussistano le condizioni espresse dall'art. 5 comma 9 del d.p.r. 412/1993 e il generatore di calore installato presenti un rendimento utile conforme a quanto previsto nell'Allegato 5, lettera a)."
Le sottolineiamo in particolare la dizione “qualsiasi tipologia di generatore di calore” e quindi nel caso specifico anche lo scaldacqua a gas.
Le suggeriamo di discutere la questione con gli Uffici Tecnici del Comune evidenziando loro le disposizioni della Regione Piemonte.
Domanda:
Spett. redazione. vi voglio segnalare che solo dopo 10 anni e solo dopo varie denunce ,e cause ancora in corso finalmente il comune a diffidato tutti i condomini del mio condominio che avevano installati scarichi a parete non curandosi delle normative vigenti in materia. Si porta a conoscenza che quasi tutti gli impianti del mio paese sono da considerarsi fuori norma così come accertato da indagini fatte da organi competenti. Non appena posso se desiderate posso inviarvi un clip video per dimostrarvi la veridicità di quanto sopra descritto. Desidero sapere l'indirizzo della Vostra sede in modo che io possa inviarvi il dvd in questione. Nell'occasione porgo distinti saluti
Risposta:
la situazione da lei descritta purtroppo non è un caso isolato ma non per questo in alcun modo accettabile. Vista la sua cortese disponibilità la invitiamo ad inviare il materiale che attesta questo scempio alla segreteria di Assofumi c/o Ceced Italia, via Matteo Bandello 5, 20123 Milano.
Domanda:
Sono anche io vittima di uno scarico a parete (e non solo! anche di una tettoia abusiva costruita dallo stesso condomino). Ho già presentato un esposto alla Polizia Municipale....cos'altro fare?
Risposta:
in merito alla situazione da Lei descritta, riteniamo sia fondamentale che la questione sia portata all’attenzione dell’Assemblea di Condominio anche per responsabilizzare l’Amministratore affinchè si attivi perché venga posto immediato rimedio agli abusi perpetrati dal condomino.
Esiga che la questione venga messa a verbale unitamente alla sua richiesta di intervento dell’Amministratore. Inoltre richieda l'intervento degli Uffici Tecnici del Comune che devono per verificare quanto da lei segnalato.
Domanda:
Buongiorno abito in un palazzina di 7 appartamenti. Nel giardino dell'appartamento attiguo al mio è situata una griglia all'interno di un piccolo marciapiede praticamente al confine della mia proprietà. All'interno di tale griglia scarica la canna fumaria dei prodotti di cottura dell'appartamento situato al livello inferiore (ex tavernetta riqualificata ad appartamento) . Essendo questo scarico a livello terra praticamente, i fumi di cottura rimangono a tale livello con conseguente ristagno di odori sgradevoli. Volevo sapere se tale scarico deve essere portato al tetto e se si, quali normative regolamentano ciò. Vi ringrazio in anticipo.
Risposta:
in merito alla situazione da Lei descritta nel quesito, sussiste qualche perplessità sulla legittimità della conversione dei locali attuata dal vicino di casa: credo sia opportuna una verifica in tal senso con gli Uffici Tecnici del Comune in quanto potrebbe trattarsi di un abuso edilizio .
Premesso quanto sopra, le evidenziamo che anche i vapori di cottura devono essere opportunamente convogliati in un sistema fumario con scarico a tetto in conformità a quanto specificato dalla UNI 7129.
Domanda:
Gentilissimi, a mio avviso il nuovo disposto normativo, quando gli impianti termici di portata termica non superiore a 35kW siano alimentati a gas combustibile, deve essere correlato alla norma UNI 7129:2008 che così recita: "Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. In caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito, possono essere adottati altri sistemi di scarico. In particolare per gli apparecchi di tipo B e C è ammesso: a) realizzare nuovi sistemi fumari nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della presente della norma; b) utilizzare sistemi fumari esistenti, secondo quanto indicato nella UNI 10845 e, per i componenti sostituiti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della presente norma; c) evacuare direttamente all'esterno (scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni contenute nel seguito della presente norma." La norma UNI consente pertanto l'utilizzo dello scarico a parete laddove sia impossibile andare a tetto. Che ne pensate?
Risposta:
Conveniamo con lei che questo è il punto chiave della UNI 7129: “lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto”. Questo aspetto peraltro è opportunamente richiamato in numerosi Regolamenti Edilizi e di Igiene che o impongono lo scarico a tetto, o consentono lo scarico a parete solo in casi ben circostanziati dove altre soluzioni siano effettivamente impossibili da realizzare da un punto di vista tecnico.
Domanda:
Salve,nel comune in cui risiedo, le normative locali impongono lo scarico sul tetto mediante canna fumaria etc.... Vorrei sapere se con la L. 221/2012 (in cui viene meno il riferimento alle norm. locali), risulti possibile installare su un balcone aperto, una caldaia a condensazione nox5, con scarico direttamente all'esterno, quindi senza collegamento alla canna fumaria.
Risposta:
Le precisiamo che la La Legge 221/2012 non abroga le normative locali che quindi sono assolutamente da rispettare. Se nello specifico, la normativa locale (regolamento edilizio o di igiene) impone lo scarico a tetto non è possibile l’installazione da lei descritta.
Domanda:
Una condomina dopo anni di assurde richieste di distacco dal riscaldamento condominiale, ha colto "la palla al balzo" della recente legislazione in materia, per eseguire quanto a lungo auspicato.Ha pertanto installato una caldaia a condensazione (non ne conosco il tipo e modello) e forato ben due muri (uno che da accesso al terrazzino ex scarico rifiuti, non di sua proprietà e uno perimetrale condominiale) per consentire lo scarico a parete. La condensa cade regolarmente sul marciapiede condominiale. Come possiamo tutelarci (anche per via legale) al fine di evitare che altri condomini utilizzino lo stesso sistema "barbaro".
Risposta:
in merito a quanto in oggetto, di seguito gli aspetti che le suggeriamo per tutelarvi
1. Il condomino in questione, ai sensi dell’art.4 del DPR 59/09 avrebbe dovuto preventivamente presentare all’Amministratore del Condominio un relazione tecnica rilasciata da professionista abilitato, atta a dimostrare che il distacco non comporta uno squilibrio termico dell'impianto centralizzato o un aggravio di spese per gli altri condomini: è presumibile non l’abbia fatto e quindi sia inadempiente a riguardo
2. Sarebbe utile evidenziare al condomino in questione e ad altri che avessero intenzioni analoghe che comunque sarà/saranno tenuto/i a pagare le spese di mantenimento dell’impianto centralizzato
3. E' fondamentale accertare gli eventuali danni causati alla proprietà condominiale, tra le quali la facciata, anche in termini di decoro e contestare al condomino i danni subiti (consideri che molti condomini impongono ad esempio di smontare antenne paraboliche in quanto alterano il decoro del condominio e conseguentemente incidono anche sul valore delle singole proprietà).
4. Appellarsi al Codice Civile, in particolare all’art.674, per gli aspetti da lei evidenziati in merito allo scarico della condensa su proprietà condominiali, condensa che è acida e che quindi nel tempo inevitabilmente danneggerà il marciapiede condominiale
5. Fare riferimento, se pertinente, alla casistica prospettata all'art.41 del Regolamento Edilizio del Comune di Udine ( http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/territorio/edilizia/allegati/regolamentoedilizio.pdf
Infine, anche se le prescrizioni sono riferite ad edifici di nuova costruzione, le segnaliamo che il Regolamento Energetico del Comune di Udine che al punto 3.2 prescrive l’obbligo del riscaldamento centralizzato per edifici con più di 4 unità abitative, di fatto evidenziandone il vantaggio in termini di efficienza energetica e prevenzione dell’inquinamento http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/normativa/allegati/2012/090601-regolamentoenergetico.pdf